STATUTO
“ALZHEIMER UNITI ABRUZZO – Organizzazione di Volontariato”
Ente del Terzo Settore
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l’Associazione di volontariato – Ente del Terzo Settore denominata “ALZHEIMER UNITI ABRUZZO – Organizzazione di Volontariato” o, in forma abbreviata, “A.U.A. – ODV ETS.
L’associazione ha sede in Pescara via Pian delle Mele n. 70.
L’Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L’utilizzo delle indicazioni “Organizzazione di Volontariato” e “Ente del Terzo Settore” e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell’associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il trasferimento della sede legale, deliberato dall’Organo di Amministrazione, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell’art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017.
All’interno delle aree principali sopra indicate, l’associazione si pone le seguenti finalità:
• la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, o altro tipo di demenza, e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
• promuovere un’assistenza efficace a favore dei malati e dei loro familiari, nei rapporti con presidi socio-sanitari, enti pubblici, ecc;
• la sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e alla necessità di sostenere il malato e tutto il nucleo familiare;
• la proposizione e il sostegno di modelli innovativi di intervento nei confronti di una malattia che si appresta a divenire una delle principali cause di invalidità;
• la predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari;
• lo studio e l’incentivazione alla costituzione di centri di assistenza;
• la formazione di personale specializzato anche attraverso l’organizzazione di convegni e corsi di studi;
• l’intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari;
• la promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l’acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e sanitaria;
• il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer, o altro tipo di demenza.
Le suddette finalità perseguite si attueranno, a scopo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le attività di seguito elencate:
TELEFONO A (Alzheimer-Ascolto-Anziano-Accoglienza)
GRUPPI DI SOSTEGNO
CONSULENZA LEGALE per i soci, con particolare riferimento alla figura dell’amministratore di sostegno.
CONSULENZA PSICOLOGICA
FORMAZIONE: L’Associazione organizza corsi di formazione per operatori a tutti i livelli (medici, farmacisti, psicologi, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, operatori socio-sanitari, assistenti
familiari).
VALORIZZAZIONE di personalità che si sono distinte nell’assistenza specifica tramite presentazioni, menzioni e premi.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.
L’associazione opererà, laddove possibile, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private.
L’associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è l’Organo di Amministrazione.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
L’Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l’importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l’Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE
L’associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) quote associative;
2) contributi pubblici e privati;
3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
4) donazioni e lasciti testamentari;
5) rendite patrimoniali;
6) raccolte fondi;
7) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).
Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
L’adesione all’associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.
È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell’associazione.
Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.
ART. 5 - I SOCI
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
I soci firmatari dell’atto costitutivo sono definiti “fondatori” e fanno parte, iuris et de iure, del collegio permanente dei probiviri.
L’associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione stessa.
Possono essere Soci dell’Associazione:
le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
organizzazioni di volontariato;
altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell’Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall’Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
L’ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all’Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.
In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
In caso di accoglimento della domanda l’iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all’associazione almeno un mese prima dello scadere dell’anno in corso.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare la quota associativa;
4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
2) a partecipare all’assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.
Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’Organo di Amministrazione e presso la sede dell’Associazione.
ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea dei soci,
2) il consiglio direttivo – organo di amministrazione;
3) il presidente;
4) l’organo di controllo (eventuale)
5) il comitato scientifico
L’elezione degli organi dell’associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 9 - ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un terzo dei soci lo richieda.
L'Assemblea ordinaria:
a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all’ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei due terzi degli associati per le competenze sub b), e di almeno la metà più uno degli associati per le altre.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto dal segretario.
ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, eletto dall’Assemblea degli Associati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.
Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, determinati nel numero, eletti e per conseguenza nominati dall’assemblea dei soci.
I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall’incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve convocare senza ritardo l’assemblea per la sostituzione del componente mancante.
Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario-tesoriere.
L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi, quali:
- Eleggere il Presidente, il vice Presidente e il segretario-tesoriere (il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il tesoriere quella della cassa),
- Determinare eventualmente la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea
- Deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio
sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all’approvazione dell’assemblea;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera, email o altra comunicazione telematica, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
ART.11- IL PRESIDENTE
Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci.
Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d’età.
Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
ART. 12 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato scientifico è un organismo eventuale, eletto dall’assemblea e composto da medici, psicologi o comunque professionisti dell’area sanitaria, nonché esperti di comunicazione, composto da tre a sette componenti, con funzioni di studio, di ricerca e consultive rispetto all’attività dell’associazione. Il comitato scientifico si dota di un proprio regolamento ed elegge nel suo seno un Presidente.
Il comitato scientifico, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, emette pareri non vincolanti sulle attività associative.
ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE
L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.
L’organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
L’Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall’art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.
L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.
L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 14 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L’assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 15 – LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l’Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all’interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell’organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.
Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell’organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.
Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all’organo di amministrazione, dei Registri.
ART. 16 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017.